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ALESSIO

Codice della strada
23/03/2013 14:39:56
Post di ALESSIO
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Noi cicloamatori apprezziamo le nostre bici per le doti dinamiche, per lo spirito d’avventura, per la semplicità costruttiva, per il senso di libertà. Pedalare è un bel gioco ed il senso ludico di questa attività viene amplificato dal fatto che le nostre biciclette non hanno una targa e nemmeno un’anagrafe. Questo, di fatto, ci libera da tasse, bolli, assicurazioni e multe a domicilio. Questa condizione di privilegiati della strada, però, riserva effetti collaterali subdoli e spiacevoli. Siamo oggetto di malvolenza, spesso immotivata, da parte degli altri utenti della strada. Spesso, invece, cadiamo nell’errore di sentirci esenti da regole salvo ritrovarci a fare i conti con la realtà, che in questo caso si chiama D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, meglio conosciuto come Nuovo codice della strada. Proverò a sintetizzare le regole del gioco ma per chi preferisse leggere il decreto per proprio conto ne ho approntato un estratto con i soli articoli che interessano noi ciclisti, clicca qui.

Propulsione
Il velocipede, i legislatori chiamano così le nostre bici, deve avere propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. E’ consentita l’assistenza elettrica per mezzo di un motore ausiliario avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.Se la bici elettrica ha la manetta dell’acceleratore, come ne ho viste tante, è un ciclomotore a tutti gli effetti con gli obblighi che ne conseguono: targa, bollo, assicurazione, casco, ecc.

Dimensioni
Il velocipede può avere due o più ruote e non può superare 130 cm. di larghezza, 300 cm. di lunghezza e 220 cm. di altezza.Quindi, le bici a rotelle dei bambini, i risciò, i pedalò, i tricicli da panettiere, i quadricicli da gelataio e tutte le libere interpretazioni della bicicletta sono perfettamente in regola e possono circolare sulla pubblica via.

Freni
Il velocipede deve essere munito di pneumatici e di un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.I così detti freni a padale, cioè le bici senza ruota libera, sono fuori legge. Lo stesso dicasi per le bici da bambino con il solo freno posteriore.

Segnalazione ed illuminazione
Il velocipede deve essere munito di un campanello, nonchè, anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Questi obblighi non vigono durante le competizioni sportive.
Le nuove normative che prevedono le luci accese anche di giorno riguardano i soli mezzi a motore, pertanto, resta valido il vecchio regolamento: i sistemi di illuminazione e segnalazione visiva devono essere accesi da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
Penso che questo sia, a torto, l’articolo di legge meno rispettato dell’intero codice stradale.
Rendersi visibili è un dovere verso se stessi e verso gli altri.
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Circolazione
I ciclisti devono rispettare tutti i segnali e tutte le regole della viabilità che valgono per gli altri veicoli.
I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due. Quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano.
Essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito, attrezzato ed omologato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con attrezzature omologate.
I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo e, comunque, non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti. E’ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono.
Quest’ultima mi convince poco, sappiamo bene che non tutte le piste a noi riservate sono in condizioni accettabili, non mi possono ghettizzare.

La legge non ammette ignoranza, si dice. Devo confessare che in due o tre punti sono letteralmente cadutodalle nuvole. Ma ogni gioco ha le sue regole e queste sono le regole del nostro magnifico gioco, tocca rispettarle.

https://www.bikeride.it/cicloturismo/norme.php?id=8997


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